Associazione Ristoratori Salento
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Statuto
Articolo 1) Denominazione / Sede / Durata.
E’ costituita una associazione senza scopo di lucro denominata: CIBUSALENTO.
L’associazione ha sede in Leverano (Lecce) in via Dante Alighieri n. 3.
Nei modi di legge, potrà effettuarsi il trasferimento della sede legale e potrà aprire uffici di rappresentanza e sedi periferiche in qualsiasi località nel territorio italiano e all’estero.
La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2) Scopi e finalità.
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di:
• Salvaguardare e diffondere i canoni della gastronomia salentina;
• Favorire la conoscenza delle ricette della cucina salentina, nel rispetto delle specialità locali;
• Favorire l’interscambio culturale e professionale tra operatori;
• Promuovere la conoscenza della produzione agroalimentare salentina;
• Favorire l’affermazione salentina di tutte le attività di produzione e di servizio collegate o interessate al mondo della ristorazione.
Per il perseguimento di queste finalità l’Associazione si propone di:
• Fornire informazioni, dati, consulenze ed assistenza tecnica agli associati, inerenti gli scopi dell’Associazione, anche attraverso strumenti editoriali e telematici;
• Realizzare e diffondere strumenti e metodi didattico-formativi orientati all’aggiornamento, alla riqualificazione ed alla crescita professionale dei ristoratori e dei loro dipendenti;
• Ideare, promuovere e partecipare ad eventi, attività ed iniziative in Italia ed all’estero che possano contribuire ad incrementare ed ottimizzare i rapporti tra i ristoratori, e tra i ristoratori ed istituzioni, aziende, enti, altre associazioni, ecc.;
• Sostenere e promuovere iniziative ed attività attraverso i ristoranti italiani all’estero, che possano contribuire a sviluppare, espandere, migliorare la penetrazione del prodotto salentino nei mercati esteri;
• Approntare e divulgare studi e ricerche sulle problematiche di mercato dei vari Paesi e su quant’altro sia utile alle finalità dell’Associazione;
• Evidenziare il riconoscimento dei ristoranti salentini di qualità, attraverso l’attribuzione di targhe o altri segni distintivi che identifichino quei locali nei quali si attua una cucina appartenente alla tradizione salentina e si adoperano, in larga misura, prodotti del territorio locale;
• Organizzare concorsi, mostre, fiere, catering e serate a tema nei propri locali;
• Rappresentare e tutelare i diritti ed i legittimi interessi degli associati nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche con le parti politiche e sociali con le Organizzazioni economiche e sindacali;
• Favorire nell’interesse generale degli associati la costituzione di Enti( cooperative, consorzi, associazioni di impresa ecc…) di categoria o territoriali per gli acquisti, le vendite e lo sviluppo di vendite collettive o per la promozione commerciale e turistica degli associati anche attraverso forme pubblicitarie propagandistiche;
• Favorire consulenza ed assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, economica, ecc. agli associati, approntando idonei servizi, nel rispetto delle normative che regolano l’attività delle libere professioni;

• Favorire iniziative mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio degli associati e degli operatori delle categorie rappresentate;
• Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organismi in cui la rappresentanza sia richiesta od ammessa nell’interesse delle categorie;
• Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
L’Associazione, può compiere tutte le operazioni bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purchè compatibili con l’oggetto finale.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali, in Italia ed all’estero, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività; da enti pubblici e privati, che comunque siano interessati allo sviluppo dell’attività dell’Associazione.

Articolo 3) Patrimonio.
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
• Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
• Dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
• Da donazioni, lasciti, legati.
I proventi con i quali l’associazione provvede alla propria attività e gestione sono:
• Le quote associative;
• I redditi dei beni patrimoniali;
• Le erogazioni e i contributi di cittadini, enti, associazioni;
• Le raccolte pubbliche di fondi.

Articolo 4) Bilancio e Utili.
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio.
Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati.

Articolo 5) Associati.
L’ammissione all’associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.
Per l’ammissione all’associazione deve presentarsi apposita domanda scritta, contenente espressa accettazione dello Statuto ed accompagnata dal versamento della quota associativa annua stabilita per la categoria di appartenenza, al Consiglio Direttivo.

L’ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla
domanda ed ha effetto immediato.
L’associazione si compone di associati suddivisi nelle seguenti categorie:
• Soci fondatori
• Soci onorari
• Soci sostenitori
• Soci ordinari.
Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le associazioni e gli istituti, intervenuti all’atto costitutivo o ammessi a far parte dell’associazione con tale qualifica entro novanta giorni dalla costituzione della stessa. Partecipano alla vita dell’associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell’elettorato attivo e passivo nonché di particolari diritti.
Sono soci onorari le persone fisiche che, nei diversi campi dell’attività umana, hanno raggiunto traguardi importanti ed ai quali, nel mondo, viene riconosciuto un ruolo di testimonial dell’Italia. Tali soci sono componenti del comitato d’onore dell’associazione, possono partecipare alla vita dell’associazione, ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le associazioni, gli istituti che, interessati alla promozione sul territorio, in Italia e all’estero della cucina e dei prodotti salentini e italiani, intendono contribuire alla vita ed all’ampliamento dell’associazione.
Tali soci possono partecipare alla vita dell’associazione, ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.
Sono soci ordinari i ristoratori che aderiscono all’associazione e per la loro attività partecipano alla vita dell’associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell’elettorato attivo e passivo.

Articolo 6) Quote associative.
Le quote associative verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo per l’anno solare successivo in misura differenziata per le diverse categorie di associati; a riprova dell’avvenuto versamento verrà rilasciato un apposito tesserino.
Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31/1 (trentuno gennaio) di ogni anno.
Le quote versate non sono rivalutabili né trasmissibili e non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione.
Gli associati dovranno rinnovare la quota associativa (tessera) annualmente.

Articolo 7) Diritti ed Obblighi degli associati.
Gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso hanno pari diritti, indipendentemente dalla categoria cui appartengono.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone, secondo le norme del presente statuto.
In particolare, essi devono:
• Rispettare le norme del presente statuto e le decisioni degli organi direttivi;
• Non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e/o l’immagine dell’associazione;
• Partecipare, ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità, alle attività e alle manifestazioni dell’associazione.
Gli associati fondatori ed ordinari maggiori di età hanno diritto al voto per tutte le deliberazione dell’Assemblea, nonché ad essere eletti alle cariche associative.
Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione durante l’orario di apertura, di usufruire delle relative attrezzature e di partecipare alle attività dell’associazione, nonché di usufruire degli sconti o vantaggi che l’associazione ottiene da terzi.

Articolo 8) Cessazione del rapporto associativo.
Gli associati cessano di far parte dell’associazione per morte, recesso ed esclusione.
La qualità di associato non è trasmissibile.
L’associato può sempre recedere dall’associazione; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto a far tempo dalla data di ricevimento della stessa.
L’esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo , in caso di:
• Cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
• Violazione delle norme etiche o statutarie;
• Interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati dolosi;
• Condotta contraria alle leggi ed all’ordine pubblico.
L’inizio del procedimento di esclusione deve essere comunicato personalmente all’associato a mezzo di lettera raccomandata contenente l’indicazione specifica degli addebiti, in modo che questi possa contestarli in assemblea.
L’associato può impugnare l’esclusione entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione, a mezzo lettera raccomandata, promuovendo la nomina del Collegio arbitrale di cui all’articolo 20 del presente statuto.
Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o esclusi.

Articolo 9) Organi.
Sono organi dell’associazione:
• L’Assemblea generale degli associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• I Vice Presidenti;
• Il Segretario;
• Il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 10) Assemblea degli associati.
L’assemblea è composta da tutti gli associati fondatori ed ordinari, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Nell’assemblea ogni associato maggiore di età ha diritto di voto in tutte le deliberazioni, comprese quelle concernenti le modificazioni statutarie, l’approvazione di eventuali regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Articolo 11) Convocazione.
L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno
entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti da trattare, affisso nella sede dell’associazione o spedito ad ogni associato almeno quindici giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione può indicare anche la data della seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito da un Segretario eletto dall’assemblea.
Dalle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12) Assemblea Ordinaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
E’ ammessa una solo delega per associato.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria:
• Determina la composizione del Consiglio Direttivo e ne elegge i componenti;
• Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
• Discute e approva i programmi di attività;
• Delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte.
Le delibere dell’Associazione devono essere portate a conoscenza di tutti gli associati con le stesse modalità di convocazione dell’assemblea o mediante affissione presso la sede dell’associazione.

Articolo 13) Assemblea Straordinaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di due terzi dei presenti e con la presenza almeno della metà degli aventi diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
E’ ammessa una sola delega per associato.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga necessario o su richiesta documentata di almeno un terzo degli associati.

Articolo 14) Consiglio Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri
nominati dall’Assemblea. Salvo quanto stabilito nell’atto costituito dell’Associazione, essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Solo i tre soci fondatori restano in carica quali componenti del Consiglio Direttivo per tutta la durata naturale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Nomina altresì un Segretario.
E’ ammessa la delega di specifici incarichi a singoli consiglieri con delibera del Consiglio Direttivo assunta all’unanimità dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione, contenente l’indicazione di ora, data e luogo della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni relative al compimento di atti di ordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni attinenti al compimento di atti di straordinaria amministrazione dovranno necessariamente essere assunte con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.
Sono comunque considerasti atti di straordinaria amministrazione l’assunzione di mutui, il ricorso al credito presso banche e privati, le operazioni aventi ad oggetto beni immobili in genere (comprese le operazioni ipotecarie), le prestazioni di garanzie, l’alienazione, la costituzione di diritti reali e la concessione in godimento di beni di proprietà dell’Associazione.
Dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
A cura del Segretario, il verbale verrà riportato su apposito registro.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi fra l’altro quelli di:
• Assicurare il conseguimento degli scopi della Associazione;
• Convocare le assemblee e curare l’esecuzione delle delibere relative;
• Deliberare sull’ammissione di nuovi associati con maggioranza della metà più uno;
• Redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
• Emanare regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
• Stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi e curarne la riscossione;
• Sottoporre all’Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e modifiche statutarie;
• Deliberare su qualsiasi materia non espressamente riservata all’Assemblea dal presente statuto o dalla legge;
• Designare eventuali collaboratori anche esterni, per le attività dell’Associazione.
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli; i consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati.
La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute debitamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15) Il Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene
eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Egli presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, coordina l’attività dell’Associazione, cura l’osservanza dello statuto, ne promuove la riforma qualora si renda necessario ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal o dai Vice Presidenti.

Articolo 16) Amministratore / Segretario.
L’amministratore cura e gestisce le entrate e le spese dell’Associazione su indicazione del Presidente.
Il Segretario cura le attività amministrative dell’Associazione, cura la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e cura l’informazione agli associati dell’attività dell’Associazione.

Articolo 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre associati che:
• Abbiano competenze amministrative;
• Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
• Non ricoprano altri incarichi negli organi sociali;
• Non abbiano, all’interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le associazioni specifiche e con i servizi da essa promossi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente, il quale ha compito di coordinare la sua attività.
Salvo quanto stabilito in sede di prima nomina, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Articolo 18) Divieto di distribuzione di Utili e Avanzi di gestione.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 19) Scioglimento / Liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, scelti dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20) Clausola compromissoria.
Tutte le controversie, di qualsiasi specie e di qualsiasi natura, che potessero insorgere fra gli associati, o fra essi e l’Associazione, in merito all’interpretazione ed applicazione del presente statuto, saranno di competenza inderogabile del Tribunale di Lecce.

Articolo 21) Rinvio.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

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