Articolo 1) Denominazione
/ Sede / Durata.
E’ costituita una associazione senza scopo di lucro
denominata: CIBUSALENTO.
L’associazione ha sede in Leverano (Lecce) in via
Dante Alighieri n. 3.
Nei modi di legge, potrà effettuarsi il trasferimento
della sede legale e potrà aprire uffici di rappresentanza
e sedi periferiche in qualsiasi località nel territorio
italiano e all’estero.
La durata dell’associazione è stabilita a tempo
indeterminato.
Articolo 2) Scopi e finalità.
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone
di:
• Salvaguardare e diffondere i canoni della gastronomia
salentina;
• Favorire la conoscenza delle ricette della cucina
salentina, nel rispetto delle specialità locali;
• Favorire l’interscambio culturale e professionale
tra operatori;
• Promuovere la conoscenza della produzione agroalimentare
salentina;
• Favorire l’affermazione salentina di tutte
le attività di produzione e di servizio collegate
o interessate al mondo della ristorazione.
Per il perseguimento di queste finalità l’Associazione
si propone di:
• Fornire informazioni, dati, consulenze ed assistenza
tecnica agli associati, inerenti gli scopi dell’Associazione,
anche attraverso strumenti editoriali e telematici;
• Realizzare e diffondere strumenti e metodi didattico-formativi
orientati all’aggiornamento, alla riqualificazione
ed alla crescita professionale dei ristoratori e dei loro
dipendenti;
• Ideare, promuovere e partecipare ad eventi, attività
ed iniziative in Italia ed all’estero che possano
contribuire ad incrementare ed ottimizzare i rapporti
tra i ristoratori, e tra i ristoratori ed istituzioni,
aziende, enti, altre associazioni, ecc.;
• Sostenere e promuovere iniziative ed attività
attraverso i ristoranti italiani all’estero, che
possano contribuire a sviluppare, espandere, migliorare
la penetrazione del prodotto salentino nei mercati esteri;
• Approntare e divulgare studi e ricerche sulle
problematiche di mercato dei vari Paesi e su quant’altro
sia utile alle finalità dell’Associazione;
• Evidenziare il riconoscimento dei ristoranti salentini
di qualità, attraverso l’attribuzione di
targhe o altri segni distintivi che identifichino quei
locali nei quali si attua una cucina appartenente alla
tradizione salentina e si adoperano, in larga misura,
prodotti del territorio locale;
• Organizzare concorsi, mostre, fiere, catering
e serate a tema nei propri locali;
• Rappresentare e tutelare i diritti ed i legittimi
interessi degli associati nei rapporti con le istituzioni
e le amministrazioni pubbliche con le parti politiche
e sociali con le Organizzazioni economiche e sindacali;
• Favorire nell’interesse generale degli associati
la costituzione di Enti( cooperative, consorzi, associazioni
di impresa ecc…) di categoria o territoriali per
gli acquisti, le vendite e lo sviluppo di vendite collettive
o per la promozione commerciale e turistica degli associati
anche attraverso forme pubblicitarie propagandistiche;
• Favorire consulenza ed assistenza legale, fiscale,
tributaria, tecnica, economica, ecc. agli associati, approntando
idonei servizi, nel rispetto delle normative che regolano
l’attività delle libere professioni;
• Favorire iniziative
mutualistiche, assicurative ed assistenziali a vantaggio
degli associati e degli operatori delle categorie rappresentate;
• Designare e nominare propri rappresentanti o delegati
in Enti, Organismi in cui la rappresentanza sia richiesta
od ammessa nell’interesse delle categorie;
• Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione
potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti
dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza
con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
L’Associazione, può compiere tutte le operazioni
bancarie, fidejussorie, avalli cambiari e garanzie a favore
di terzi, contrarre mutui e ipoteche, purchè compatibili
con l’oggetto finale.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione
potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente
pubblico e privato, locale, nazionale o internazionale nonché
collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi
quali ritenga utile avere collegamenti.
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi
e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali,
ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da
enti nazionali ed internazionali, in Italia ed all’estero,
offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui
svolge la propria attività; da enti pubblici e privati,
che comunque siano interessati allo sviluppo dell’attività
dell’Associazione.
Articolo 3) Patrimonio.
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
• Dai beni mobili ed immobili di proprietà
dell’associazione;
• Dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di
bilancio;
• Da donazioni, lasciti, legati.
I proventi con i quali l’associazione provvede alla
propria attività e gestione sono:
• Le quote associative;
• I redditi dei beni patrimoniali;
• Le erogazioni e i contributi di cittadini, enti,
associazioni;
• Le raccolte pubbliche di fondi.
Articolo 4) Bilancio
e Utili.
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo
procederà alla redazione del bilancio da presentare
per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività
per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea
da convocarsi entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio.
Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio
e programma verranno depositati presso la sede dell’associazione
a disposizione degli associati.
Articolo 5) Associati.
L’ammissione all’associazione non può
essere prevista per un periodo temporaneo.
Per l’ammissione all’associazione deve presentarsi
apposita domanda scritta, contenente espressa accettazione
dello Statuto ed accompagnata dal versamento della quota
associativa annua stabilita per la categoria di appartenenza,
al Consiglio Direttivo.
L’ammissione è
deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo entro
quindici giorni dalla
domanda ed ha effetto immediato.
L’associazione si compone di associati suddivisi
nelle seguenti categorie:
• Soci fondatori
• Soci onorari
• Soci sostenitori
• Soci ordinari.
Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche, gli
enti, le associazioni e gli istituti, intervenuti all’atto
costitutivo o ammessi a far parte dell’associazione
con tale qualifica entro novanta giorni dalla costituzione
della stessa. Partecipano alla vita dell’associazione
e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il
conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell’elettorato
attivo e passivo nonché di particolari diritti.
Sono soci onorari le persone fisiche che, nei diversi
campi dell’attività umana, hanno raggiunto
traguardi importanti ed ai quali, nel mondo, viene riconosciuto
un ruolo di testimonial dell’Italia. Tali soci sono
componenti del comitato d’onore dell’associazione,
possono partecipare alla vita dell’associazione,
ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, giuridiche,
gli enti, le associazioni, gli istituti che, interessati
alla promozione sul territorio, in Italia e all’estero
della cucina e dei prodotti salentini e italiani, intendono
contribuire alla vita ed all’ampliamento dell’associazione.
Tali soci possono partecipare alla vita dell’associazione,
ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.
Sono soci ordinari i ristoratori che aderiscono all’associazione
e per la loro attività partecipano alla vita dell’associazione
e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il
conseguimento degli scopi statutari; essi godono dell’elettorato
attivo e passivo.
Articolo 6) Quote
associative.
Le quote associative verranno fissate annualmente dal
Consiglio Direttivo per l’anno solare successivo
in misura differenziata per le diverse categorie di associati;
a riprova dell’avvenuto versamento verrà
rilasciato un apposito tesserino.
Le quote associative annuali devono essere versate entro
il 31/1 (trentuno gennaio) di ogni anno.
Le quote versate non sono rivalutabili né trasmissibili
e non sono in alcun modo ripetibili, né in caso
di scioglimento del singolo rapporto associativo, né
in caso di scioglimento dell’associazione.
Gli associati dovranno rinnovare la quota associativa
(tessera) annualmente.
Articolo 7) Diritti
ed Obblighi degli associati.
Gli associati in regola con il versamento della quota
associativa dell’anno in corso hanno pari diritti,
indipendentemente dalla categoria cui appartengono.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire
al conseguimento delle finalità che l’associazione
si propone, secondo le norme del presente statuto.
In particolare, essi devono:
• Rispettare le norme del presente statuto e le
decisioni degli organi direttivi;
• Non compiere atti che possano danneggiare gli
interessi e/o l’immagine dell’associazione;
• Partecipare, ciascuno secondo le proprie possibilità
e disponibilità, alle attività e alle manifestazioni
dell’associazione.
Gli associati fondatori ed ordinari maggiori di età
hanno diritto al voto per tutte le deliberazione dell’Assemblea,
nonché ad essere eletti alle cariche associative.
Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali
dell’associazione durante l’orario di apertura,
di usufruire delle relative attrezzature e di partecipare
alle attività dell’associazione, nonché
di usufruire degli sconti o vantaggi che l’associazione
ottiene da terzi.
Articolo 8) Cessazione
del rapporto associativo.
Gli associati cessano di far parte dell’associazione
per morte, recesso ed esclusione.
La qualità di associato non è trasmissibile.
L’associato può sempre recedere dall’associazione;
la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto a far tempo
dalla data di ricevimento della stessa.
L’esclusione di un associato può essere deliberata
dal Consiglio Direttivo , in caso di:
• Cessazione della partecipazione alla vita associativa,
negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati
o mancato pagamento della quota associativa;
• Violazione delle norme etiche o statutarie;
• Interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato
per reati dolosi;
• Condotta contraria alle leggi ed all’ordine
pubblico.
L’inizio del procedimento di esclusione deve essere
comunicato personalmente all’associato a mezzo di
lettera raccomandata contenente l’indicazione specifica
degli addebiti, in modo che questi possa contestarli in
assemblea.
L’associato può impugnare l’esclusione
entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata
la deliberazione, a mezzo lettera raccomandata, promuovendo
la nomina del Collegio arbitrale di cui all’articolo
20 del presente statuto.
Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti
o esclusi.
Articolo 9) Organi.
Sono organi dell’associazione:
• L’Assemblea generale degli associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• I Vice Presidenti;
• Il Segretario;
• Il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 10) Assemblea
degli associati.
L’assemblea è composta da tutti gli associati
fondatori ed ordinari, qualunque sia il tempo della loro
ammissione, rappresenta l’universalità degli
associati e le sue deliberazioni, prese in conformità
della legge del presente statuto, vincolano tutti gli
associati anche se assenti o dissenzienti.
Nell’assemblea ogni associato maggiore di età
ha diritto di voto in tutte le deliberazioni, comprese
quelle concernenti le modificazioni statutarie, l’approvazione
di eventuali regolamenti e la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Articolo 11) Convocazione.
L’Assemblea degli associati deve essere convocata
dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno
entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio
consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia
fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Le assemblee sono convocate mediante avviso contenente
l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’adunanza,
nonché l’elenco degli argomenti da trattare,
affisso nella sede dell’associazione o spedito ad
ogni associato almeno quindici giorni prima della data
fissata.
L’avviso di
convocazione può indicare anche la data della seconda
convocazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o,
in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito da un Segretario
eletto dall’assemblea.
Dalle riunioni dell’assemblea si redige processo
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12) Assemblea
Ordinaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese
a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza
di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è
validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibera a maggioranza dei presenti.
E’ ammessa una solo delega per associato.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità i
consiglieri non hanno diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria:
• Determina la composizione del Consiglio Direttivo
e ne elegge i componenti;
• Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
• Discute e approva i programmi di attività;
• Delibera a maggioranza relativa degli aventi diritto
al voto la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza
o morte.
Le delibere dell’Associazione devono essere portate
a conoscenza di tutti gli associati con le stesse modalità
di convocazione dell’assemblea o mediante affissione
presso la sede dell’associazione.
Articolo 13) Assemblea
Straordinaria.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono
prese con il voto favorevole di due terzi dei presenti
e con la presenza almeno della metà degli aventi
diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
E’ ammessa una sola delega per associato.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata
dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga
necessario o su richiesta documentata di almeno un terzo
degli associati.
Articolo 14) Consiglio
Direttivo.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da tre a quindici membri
nominati dall’Assemblea. Salvo quanto stabilito
nell’atto costituito dell’Associazione, essi
durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Solo
i tre soci fondatori restano in carica quali componenti
del Consiglio Direttivo per tutta la durata naturale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente
e due Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di
assenza o impedimento. Nomina altresì un Segretario.
E’ ammessa la delega di specifici incarichi a singoli
consiglieri con delibera del Consiglio Direttivo assunta
all’unanimità dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo
è convocato mediante avviso da inviarsi almeno
ventiquattro ore prima della riunione, contenente l’indicazione
di ora, data e luogo della riunione, nonché l’indicazione
degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni relative al
compimento di atti di ordinaria amministrazione è
necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni attinenti al compimento di atti di straordinaria
amministrazione dovranno necessariamente essere assunte
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in
carica.
Sono comunque considerasti atti di straordinaria amministrazione
l’assunzione di mutui, il ricorso al credito presso
banche e privati, le operazioni aventi ad oggetto beni
immobili in genere (comprese le operazioni ipotecarie),
le prestazioni di garanzie, l’alienazione, la costituzione
di diritti reali e la concessione in godimento di beni
di proprietà dell’Associazione.
Dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
A cura del Segretario, il verbale verrà riportato
su apposito registro.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. Le sedute
sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, compresi fra l’altro quelli
di:
• Assicurare il conseguimento degli scopi della
Associazione;
• Convocare le assemblee e curare l’esecuzione
delle delibere relative;
• Deliberare sull’ammissione di nuovi associati
con maggioranza della metà più uno;
• Redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
• Emanare regolamenti e norme per l’organizzazione
ed il funzionamento dell’Associazione;
• Stabilire l’ammontare delle quote associative
per i singoli esercizi e curarne la riscossione;
• Sottoporre all’Assemblea proposte, segnalazioni,
mozioni formulate dagli associati e modifiche statutarie;
• Deliberare su qualsiasi materia non espressamente
riservata all’Assemblea dal presente statuto o dalla
legge;
• Designare eventuali collaboratori anche esterni,
per le attività dell’Associazione.
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri,
gli altri provvederanno a sostituirli; i consiglieri così
nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio
che li ha nominati.
La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali
rimborsi per le spese sostenute debitamente documentate
ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15) Il
Presidente.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene
eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura
in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Egli presiede l’Assemblea, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione
delle deliberazioni, coordina l’attività
dell’Associazione, cura l’osservanza dello
statuto, ne promuove la riforma qualora si renda necessario
ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno,
salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima
riunione.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni
sono esercitate dal o dai Vice Presidenti.
Articolo 16) Amministratore
/ Segretario.
L’amministratore cura e gestisce le entrate e le
spese dell’Associazione su indicazione del Presidente.
Il Segretario cura le attività amministrative dell’Associazione,
cura la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, ne redige i verbali e cura l’informazione
agli associati dell’attività dell’Associazione.
Articolo 17) Il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea
ordinaria ed è composto da tre associati che:
• Abbiano competenze amministrative;
• Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
• Non ricoprano altri incarichi negli organi sociali;
• Non abbiano, all’interno del proprio nucleo
familiare, rapporti professionali o economici con la struttura,
con le associazioni specifiche e con i servizi da essa
promossi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno
il Presidente, il quale ha compito di coordinare la sua
attività.
Salvo quanto stabilito in sede di prima nomina, i componenti
il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre
anni e possono essere confermati.
Articolo 18) Divieto
di distribuzione di Utili e Avanzi di gestione.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla legge.
Articolo 19) Scioglimento
/ Liquidazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
nominerà uno o più liquidatori che provvederanno
alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, scelti dall’Assemblea,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 20) Clausola
compromissoria.
Tutte le controversie, di qualsiasi specie e di qualsiasi
natura, che potessero insorgere fra gli associati, o fra
essi e l’Associazione, in merito all’interpretazione
ed applicazione del presente statuto, saranno di competenza
inderogabile del Tribunale di Lecce.
Articolo 21) Rinvio.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si
richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.
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